Art. 2

Art. 2

2 / 8
In vigore dal 25 gen 1882
La facoltà dell'emissione di obbligazioni nel Regno è subordinata all'osservanza dell'art. 135 del codice di commercio italiano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-12-22;379#art-2