Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 gen 1882
La società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 50 annuali pagabili a trimestri anticipati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1881. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 8 dicembre 1881 Reg. 117 Atti del Governo a f. 55. Paladini. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Berti.
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