Art. 442 · Uffici pubblici di agenzia, corrispondenza e copisteria, sensali dei monti di pietà.
RegolamentoCapo X

Art. 442

Abrogato341 / 629

Uffici pubblici di agenzia, corrispondenza e copisteria, sensali dei monti di pietà.

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-27;5705#art-r-442