Art. 42
Statuto

Art. 42

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In vigore dal 21 dic 1880
Le adunanze generali sì ordinarie che straordinarie di prima convocazione non sono valide, se non interviene un quarto almeno dei soci. L'adunanza di seconda convocazione si fa otto giorni dopo con lo stesso ordine del giorno, ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa di voti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-42