Art. 34
Statuto

Art. 34

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In vigore dal 21 dic 1880
Il numero e gli stipendi dei professori insegnanti tanto ordinari quanto straordinari, incaricati e supplenti, come i doveri di ciascuno, sono determinati dal regolamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-34