Art. 20
Statuto

Art. 20

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In vigore dal 21 dic 1880
Quegli enti e quei corpi morali i quali si obbligano a dare un sussidio annuo all'associazione non inferiore di lire mille avranno il diritto d'inviare un loro rappresentante nel consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-20