Art. 19
Statuto

Art. 19

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In vigore dal 21 dic 1880
Il presidente e i consiglieri eletti dalla società durano in carica due anni e sono rieleggibili. Nel primo anno del biennio si rinnovano il vice-presidente e tre consiglieri, nel secondo anno il resto. Per la prima volta la sorte designa i consiglieri che escono di carica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-19