Art. 18
Statuto

Art. 18

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In vigore dal 21 dic 1880
L'assemblea elegge fra i soci ordinari due sindaci, i quali rivedono la gestione economica del consiglio e ne riferiscono alla adunanza generale. I sindaci vengono eletti ogni anno a maggioranza relativa di voti e non sono rieleggibili che decorso un biennio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-18