Statuto
Art. 17
17 / 51In vigore dal 21 dic 1880
Il presidente del consiglio e della società è eletto fra i soci a maggioranza relativa di voti dall'assemblea generale nella adunanza ordinaria, nella quale si procederà altresì alla elezione dei sette consiglieri per raggiungere il numero dei rappresentanti della società di che all'articolo precedente.
Il consiglio nomina nel proprio seno il vice-presidente, due segretari ed un economo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-17