Art. 42 · Giornate di veicoli, galleggianti, macchine, utensili e materiali diversi.
CondizioniCapo V

Art. 42

Abrogato42 / 77

Giornate di veicoli, galleggianti, macchine, utensili e materiali diversi.

In vigore dal 10 feb 2011
Condizioni- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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