Art. 14 · Facoltà di licenziare gli agenti ed operai dell'appaltatore.
CondizioniCapo II

Art. 14

Abrogato14 / 77

Facoltà di licenziare gli agenti ed operai dell'appaltatore.

In vigore dal 10 feb 2011
Condizioni- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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Pro

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