Art. 12 · Obbligo dell'appaltatore di eseguire gli ordini che riceve.
CondizioniCapo II

Art. 12

Abrogato12 / 77

Obbligo dell'appaltatore di eseguire gli ordini che riceve.

In vigore dal 10 feb 2011
Condizioni- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1880-03-28;5406#art-c-12