Che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico del Codice per la marina mercantile.
REGIO DECRETO · n. 5166

Che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico del Codice per la marina mercantile.

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Regolamento
titolo ICIRCOSCRIZIONE MARITTIMA - PERSONALE
capo IGiurisdizione, doveri, ed attribuzioni generali del personale degli uffizi di porto.
    capo IIAttribuzioni amministrative degli uffizi di porto.
      sezione IAttribuzioni dei capi di compartimento.
        sezione IIAttribuzioni dei capi di circondario.
          paragrafo 1Bastimenti a vela destinati a viaggi di lungo corso al di là dei Capi Horn e di Buona Speranza.
            sezione IIIAttribuzioni dei capi di un uffizio di porto locale.
              sezione IVAttribuzioni dei delegati di porto.
                sezione VDisposizioni comuni alle precedenti sezioni.
                  capo IIIDisposizioni riflettenti il personale del corpo delle capitanerie di porto.
                    sezione IDel capitano di porto ispettore.
                      capo IVAmmissione degli spedizionieri negli uffizi di porto.
                        sezione ISedi delle commissioni d'esami.
                          titolo IIDEI SERVIZI MARITTIMI.
                          capo IDelle matricole della gente di mare.
                          sezione IGente di mare di 1ª categoria.
                            capo VDelle condizioni per esercitare l'arte di macchinista in 1° ed in 2°
                              sezione IDisposizioni generali.
                                capo VIDei costruttori navali e dei cantieri navali
                                sezione IDei costruttori navali.
                                  capo VIIBel bastimenti mercantili.
                                    sezione IMatricole dei bastimenti.
                                      capo VIIIDelle carte di bordo
                                      sezione IAtto di nazionalità.
                                        capo IXDella proprietà dei bastimenti.
                                        sezione ITrapassi di proprietà.
                                          capo XDei proprietari ed armatori.
                                            capo XIArmamento e disarmamento dei bastimenti.
                                            sezione IArmamento dei bastimenti nello Stato.
                                              capo XIIDei bastimenti da diporto cui è fatto obbligo delle carte di bordo.
                                                capo XIIIDelle convenzioni d'arruolamento.
                                                  capo XIVDei rimpatrii.
                                                  sezione IDelle indennità di via alle persone congedate dal servizio dei bastimenti nazionali.
                                                    capo XVDella partenza dei bastimenti.
                                                      capo XVIDelle visite ai bastimenti.
                                                      sezione IDelle visite nello Stato.
                                                        capo XVIIRegole per la sicurezza dei bastimenti.
                                                          paragrafo 2Bastimenti a vela destinati a viaggi di lungo corso al di qua dei Capi Horn e di Buona Speranza.
                                                            paragrafo 3Bastimenti a vela destinati a viaggi di grande cabotaggio.
                                                              paragrafo 4Bastimenti a vela destinati a viaggi nel Mediterraneo.
                                                                paragrafo 5Bastimenti a vapore che fanno viaggi di lungo corso o di gran cabotaggio fuori del Mediterraneo.
                                                                  paragrafo 6Bastimenti a vapore che fanno viaggi nei Mediterraneo.
                                                                    capo XVIIICondizioni speciali richieste nei bastimenti addetti al trasporto dei passeggieri.
                                                                    sezione IDei bastimenti da considerarsi addetti al trasporto dei passeggieri. - Loro corredo particolare.
                                                                      capo XIXDella polizia di bordo.
                                                                      sezione IDelle funzioni di stato civile a bordo dei bastimenti, e delle incombenze della autorità marittima nel Regno e degli uffiziali consolari all'estero relativamente agli atti compiti o da compiersi nei suddetti bastimenti.
                                                                        capo XXDisposizioni relative alla polizia della navigazione.
                                                                        sezione IDella bandiera.
                                                                          sezione VIInchieste sui naufragi e altri sinistri marittimi.
                                                                            sezione VIIDegli arrivi ed approdi dei bastimenti.
                                                                              capo XXIDei naufragi e dei ricuperi.
                                                                              sezione IProvvedimenti che gli uffiziali di porto devono dare in caso di naufragio od altro sinistro marittimo sulle coste dello Stato.
                                                                                capo XXIIDisposizioni relative alla pesca.
                                                                                  capo XXIIIDella cassa depositi della gente di mare.
                                                                                    titolo IIIDISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DEI PORTI E DELLE SPIAGGE.
                                                                                    capo IDisposizioni particolari per la concessione di aree ad uso delle industrie marittime.
                                                                                      sezione VIIIDe' provvedimenti e delle precauzioni contro gli incendi nei porti.
                                                                                        sezione IXDisposizioni relative ai canali e rivi che sboccano nei porti.
                                                                                          titolo IVCAPO I.
                                                                                            titolo VDEL POTERE DISCIPLINARE
                                                                                              titolo VIDISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.