Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 feb 1877
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Lodi in data 9 ottobre 1874 e 21 novembre 1875; Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali dei Chiosi Uniti. con Bottedo e dei Chiosi d'Adda con Vigadore in data 25 ottobre e 29 dicembre 1874, 27 e 28 maggio 1875 e 2 e 3 aprile 1876; Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale di Milano in data 4 aprile 1875 e 15 febbraio 1876; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Veduto l'art. 14 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A; Veduta la legge 29 giugno 1875, n. 2612, Abbiamo decretate e decretiamo: . A cominciare dal 1° aprile 1877 il territorio esterno del comune murato di Lodi è ampliato mediante l'aggregazione dei due comuni contermini Chiosi Uniti con Bottedo e Chiosi d'Adda con Vigadore, i quali rimangono soppressi, continuando però a tener separate le rendite patrimoniali, le passività e spese indicate nell'ultimo paragrafo dell'art. 13 della citata legge comunale e provinciale.
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