Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 set 1876
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 18 agosto 1870, n. 5821, ed il Nostro decreto 11 aprile 1875, n. 2442; Visto il Nostro decreto del 1° giugno 1876, n. 3163, col quale fu approvata e resa esecutoria la Convenzione internazionale telegrafica di Pietroburgo ed il relativo regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, Abbiamo decretato e decretiamo: . Sono estese alla corrispondenza telegrafica nell'interno del Regno le norme pel servizio internazionale contenute nella Convenzione telegrafica di Pietroburgo approvata col Nostro decreto del 1° giugno 1876 sopracitato e nel relativo regolamento; e sono approvate le norme speciali relative al servizio internazionale ed a quello interno che, firmate d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, sono annesse al presente decreto.
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