Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 4 ago 1876
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Majerà e di Diamante, a cui si procederà nel mese di agosto prossimo in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro retribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 30 giugno 1876. VITTORIO EMANUELE. G. Nicotera.
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