Art. 1
1 / 3In vigore dal 19 gen 1876
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli atti di fondazione e lo statuto della società anonima cooperativa per costruzione e vendita ai propri soci di case private, sedente in San Pier d'Arena, denominata Società per la costruzione di case per i meno agiati, colla durata di anni trenta decorrendi dalla data del presente decreto, e costituita da 200 azioni pagabili in annue lire 78 per gli azionisti ordinari, e in annue lire 300 per gli azionisti divenuti proprietari di case costruite dalla società, sino al totale pagamento del valore della casa da essi acquistata;
Visto il titolo VII, libro I, del codice di commercio;
Visti i regi decreti 30 dicembre 1865, n. 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;
Sentito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È autorizzata la società cooperativa di costruzioni, anonima per azioni nominative, denominata Società per la costruzione di case per i meno agiati, sedente in San Pier d'Arena ed ivi costituitasi coll'atto pubblico del 5 giugno 1875, rogato Cesare Bonnaud al n. 788 di repertorio, ed è approvato il suo statuto alligato all'atto costitutivo predetto, sotto la osservanza delle prescrizioni seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-12-05;1165#art-1