Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 16 dic 1875
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data all'accordo conchiuso fra l'Italia a la Svizzera, mediante dichiarazioni firmate a Roma il 6 ottobre 1875 ed a Berna il 15 ottobre 1875, relativo all'assistenza gratuita dei cittadini indigenti dell'uno dei due Paesi caduti ammalati nel territorio dell'altro. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze, addì 12 novembre 1875. VITTORIO EMANUELE. Visconti-Venosta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1875-11-12;2769#art-1