Art. 97
StatutoTitolo III

Art. 97

97 / 186
In vigore dal 17 feb 1875
Sulla proposta del medesimo nomina ed occorrendo revoca i direttori delle sedi e succursali e tutti gli impiegati della banca.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-97