Statuto›Titolo III
Art. 72
72 / 186In vigore dal 17 feb 1875
Gli azionisti debbono intervenire personalmente alle adunanze o farsi rappresentare da un procuratore anch'esso azionista da 6 mesi, munito di mandato speciale che può anche farsi mediante scrittura privata secondo i moduli dalla banca prescritti.
L'azionista che ha diritto a voto non può avere che una sola procura, e in questo caso conta per due.
Può essere procuratore l'azionista possessore (sempre da 6 mesi) di un numero di azioni inferiore a 10, e in questo caso soltanto può riunire anche due procure.
L'azionista stabilito all'estero può farsi rappresentare dal respettivo domiciliatario anche non azionista, ma sempre mediante procura.
Il domiciliatario non può rappresentare nell'adunanza che un solo azionista.
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