Statuto›Titolo II
Art. 58
58 / 186In vigore dal 17 feb 1875
Il tesoro dello Stato potrà depositare qualunque somma presso le sedi e succursali della banca e richiederne l'immediato pagamento a presentazione del titolo, da qualunque o da più altre sedi e succursali della banca stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-58