Art. 54
StatutoTitolo II

Art. 54

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In vigore dal 17 feb 1875
I depositi potranno essere fatti anche a scadenza fissa, e del loro importare potrà anche essere rilasciato un biglietto all'ordine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-54