Statuto›Titolo II
Art. 50
50 / 186In vigore dal 17 feb 1875
La banca riceve depositi di denaro con frutto e senza frutto, ed apre dei conti correnti a favore dei depositanti fino all'esaurimento del deposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-50