Art. 49
StatutoTitolo II

Art. 49

49 / 186
In vigore dal 17 feb 1875
Questa procedura non è nè sospesa nè impedita dal fallimento del depositante, come in nessun caso toglie o sospende gli altri modi di esecuzione competenti alla banca per conseguire pagamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-49