Art. 42
StatutoTitolo II

Art. 42

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In vigore dal 17 feb 1875
Le note dei pegni si trascrivono in apposito giornale, che firmate volta per volta dal direttore ne accerta la data anche di fronte ai terzi, senza bisogno di altra formalità. Il direttore in questo caso riveste a tutti gli effetti il carattere di pubblico ufficiale.
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