Art. 41
StatutoTitolo II

Art. 41

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In vigore dal 17 feb 1875
È sempre in facoltà del debitore di redimere il pegno anche prima della scadenza, nel qual caso la banca restituisce l'interesse computandolo da quindici giorni dopo il pagamento dello imprestito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-41