Statuto›Titolo II
Art. 38
38 / 186In vigore dal 17 feb 1875
La banca riconosce unicamente il depositante per proprietario dei valori e dei titoli che le vengono lasciati in pegno, eccetto il solo caso in cui si tratti di titoli nominativi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-38