Art. 36
StatutoTitolo II

Art. 36

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In vigore dal 17 feb 1875
Sulle monete e sulle paste, la banca può attenersi ai prezzi stabiliti dalla tariffa della reale zecca alle respettive qualità dà metallo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-36