Statuto›Titolo I
Art. 24
24 / 186In vigore dal 17 feb 1875
In garanzia dei biglietti ricevuti in pagamento nelle regie casse, lo Stato ritiene della banca due milioni di lire sui quali corrisponde il frutto del tre per cento all'anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-24