Art. 22
StatutoTitolo I

Art. 22

22 / 186
In vigore dal 17 feb 1875
Nessuno potrà essere obbligato a ricevere i biglietti della banca in pagamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-22