Statuto›Titolo V
Art. 181
181 / 186In vigore dal 17 feb 1875
La banca esercita questo privilegio contro ogni e qualsivoglia persona addetta o estranea al commercio, la quale abbia firmato la cambiale, il pagherò o il recapito all'ordine, sia direttamente in favore di essa banca, sia pure in favore di altri prima che la cambiale, il pagherò o il recapito sia stato alla banca girato o ceduto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-181