Statuto›Titolo IV
Art. 179
179 / 186In vigore dal 17 feb 1875
Tutti i libri di scrittura e gli archivi della banca saranno dagli stralciari depositati presso i respettivi tribunali di commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-179