Art. 178
StatutoTitolo IV

Art. 178

178 / 186
In vigore dal 17 feb 1875
L'onorario tanto per gli stralciari che per i revisori viene stanziato a carico dello stralcio dal consiglio superiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-178