Art. 172
StatutoTitolo IV

Art. 172

172 / 186
In vigore dal 17 feb 1875
Lo stralcio della banca ha luogo al termine della sua concessione e nel caso previsto dall' del presente statuto. Può anche aver luogo dietro proposta del consiglio superiore e approvazione dei 3/4 dei voti degli azionisti riuniti in assemblea generale e salva la sanzione del Governo.
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