Statuto›Titolo IV
Art. 172
172 / 186In vigore dal 17 feb 1875
Lo stralcio della banca ha luogo al termine della sua concessione e nel caso previsto dall' del presente statuto. Può anche aver luogo dietro proposta del consiglio superiore e approvazione dei 3/4 dei voti degli azionisti riuniti in assemblea generale e salva la sanzione del Governo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-172