Statuto›Titolo III
Art. 171
171 / 186In vigore dal 17 feb 1875
Il consiglio superiore potrà prelevare dagli utili del bilancio annuo una somma destinata a gratificare il personale della banca, sussidiare la cassa di previdenza degli impiegati, ed erogare in atti di beneficenza. Il bilancio, dopo essere stato depositato in ciascuna sede e succursale della banca a disposizione degli azionisti e rivisto dai sindaci, viene presentato dal consiglio superiore alla assemblea generale, e tosto che questa lo abbia approvato si pubblica a cura della direzione generale, la quale lo trasmette al Governo e ne deposita copia autentica in ciascuna delle cancellerie dei tribunali di commercio ove esiste una sede.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-171