Art. 145
StatutoTitolo III

Art. 145

145 / 186
In vigore dal 17 feb 1875
Tutti gli impiegati della banca sono obbligati coi direttori, consiglieri, assessori e censori al più stretto segreto su tutto ciò che riguarda l'interesse dei terzi colla banca, e della banca stessa.
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