Art. 141
StatutoTitolo III

Art. 141

141 / 186
In vigore dal 17 feb 1875
Il più inviolabile segreto deve coprire il castelletto da custodirsi gelosamente dal direttore, che non lo rende ostensibile che in direzione e ai censori, ed è proibito di far conoscere al ricorrente la cifra per la quale è ammesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-141