Statuto›Titolo III
Art. 141
141 / 186In vigore dal 17 feb 1875
Il più inviolabile segreto deve coprire il castelletto da custodirsi gelosamente dal direttore, che non lo rende ostensibile che in direzione e ai censori, ed è proibito di far conoscere al ricorrente la cifra per la quale è ammesso.
Storico versioni
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