Art. 122
StatutoTitolo III

Art. 122

122 / 186
In vigore dal 17 feb 1875
Le succursali sono amministrate: da un direttore a nomina del consiglio superiore, da quattro assessori, e da due censori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-122