Statuto›Titolo III
Art. 122
122 / 186In vigore dal 17 feb 1875
Le succursali sono amministrate:
da un direttore a nomina del consiglio superiore,
da quattro assessori, e
da due censori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-122