Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 23 feb 1875
Presentemente essendo tredici gli accademici residenti, non avrà effetto il primo articolo, finché non accada una vacanza nel loro Collegio; per la quale l'accademico meno anziano nell'ufficio entrerà a godere la provvisione accademica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-03;2335#art-8