Art. 42 · Mobili e provviste da rilevarsi dal Governo nel caso del riscatto.
CapitolatoTitolo IV

Art. 42

Abrogato48 / 52

Mobili e provviste da rilevarsi dal Governo nel caso del riscatto.

In vigore dal 10 feb 2011
Capitolato- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-04-16;1932#art-c-42