Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 ott 1872
È derogato all' del Decreto Reale sopracitato, nella parte concernente la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese del Comune predetto. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 1º settembre 1872. VITTORIO EMANUELE. G. Lanza. Visto, Il Guardasigilli: De Falco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1872-09-01;1001#art-2