Art. 4

Art. 4

4 / 8
In vigore dal 25 feb 1872
La nomina del personale per le esperienze è delegata dai Corpi morali fondatori al Governo del Re; quella dell'Inserviente è devoluta al Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1872-01-18;194#art-4