Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 25 lug 1871
La Banca è ammessa a godere dei privilegi sanciti dalla Legge del 21 giugno 1869, n. 5160, a favore delle Società e degli Istituti di credito agrario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1871-06-01;76#art-3