Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 gen 1870
L'amministrazione del Collegio e del suo patrimonio è affidata ad un Consiglio composto di cinque Membri, dei quali tre saranno nominati dal Nostro Ministro della Pubblica Istruzione, tra cui verrà dallo stesso Ministro scelto il Presidente, e due saranno nominati dal Consiglio comunale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1869-11-21;2290#art-2