Art. 1
1 / 2In vigore dal 2 ott 1869
VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Veduta la domanda sporta dagli elettori ed abitanti della zona di territorio appartenente al Comune di Fisciano, posta ad occidente della strada ferrata da Mercato San Severino ad Avellino, per ottenere che la zona stessa sia aggregata al detto Comune di San Severino;
Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Mercato San Severino e Fisciano, in data 3 e 6 agosto 1867, non che la convenzione stabilita fra detti Comuni il 18 ottobre 1867, e la deliberazione del Consiglio provinciale di Salerno, 18 stesso mese ed anno;
Visto l'articolo 15 della Legge 20 marzo 1865, allegato A;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La zona di territorio appartenente al Comune di Fisciano, posta ad occidente della ferrovia da Mercato San Severino ad Avellino, è aggregata al detto Comune di San Severino, a partire dal 1º ottobre 1869.
I confini territoriali dei Comuni di Mercato San Severino e Fisciano sono rispettivamente accresciuti e scemati della porzione di territorio descritta colle lettere A, B, C, D nel piano topografico dell'ingegnere Cacciatore Luigi, in data 8 dicembre 1868, firmato dalle rispettive Giunte municipali, il quale sarà d'ordine Nostro vidimato dal Ministro predetto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1869-08-09;5252#art-1