Art. 7
Statuto Cassa Invalidi Marina mercantile in AnconaCapo II

Art. 7

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In vigore dal 16 gen 1869
Coloro che avessero cessato dalla navigazione a tutto il 1860, ed avessero perciò retribuito alla sola Cassa Invalidi che vigeva sotto il cessato Governo, avranno diritto a due terzi della pensione o sussidio stabiliti col presente Statuto, subordinatamente alle norme in questo fissate. Quando siavi cumulo delle due retribuzioni, gli anni di navigazione, con retribuzione alla cessata Cassa Invalidi, saranno calcolati per due terzi nel computo della pensione.
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