Art. 2
Statuto Cassa Invalidi Marina mercantile in AnconaCapo II

Art. 2

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In vigore dal 16 gen 1869
Al massimo della pensione stabilita dalla Tabella I, annessa al presente Statuto, hanno diritto soltanto i capitani, padroni e marinari, i quali abbiano raggiunto 60 anni di età, e 24 di effettiva navigazione con retribuzione alla Cassa Invalidi. Qualora lo stato di quelli che avessero conseguito il massimo della pensione fosse miserevolissimo, per inabilità e mancanza di alcun'altra risorsa, il Consiglio di amministrazione, nella specialità dei casi, ed a seconda dei mezzi disponibili, potrà far luogo ad un sussidio annuo, che non potrà eccedere il terzo della pensione; od anche procurarne il ricovero in qualche pio Stabilimento, cessando con ciò l'obbligo d'ogni corrisponsione.
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