Art. 3
Convenzione

Art. 3

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In vigore dal 12 gen 1868
I sudditi di ciascuno degli Stati contraenti godranno nel territorio dell'altro, così per rispetto alle loro persone, come per rispetto alle loro proprietà, degli stessi diritti civili e privilegi che sono e saranno accordati ai nazionali, uniformandosi però sempre alle Leggi del Paese, e non potranno in nessun caso venir sottoposti a carichi, contribuzioni o imposte, di qualunque natura essi siano, diversi o maggiori di quelli che gravitano sui nazionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-3