Art. 10
Convenzione

Art. 10

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In vigore dal 12 gen 1868
I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari, essendo sudditi dello Stato che li nomina, godranno della immunità personale, senza che possano essere arrestati nè imprigionati che per delitti gravi; ma se i detti Agenti fossero commercianti, anderanno soggetti all'arresto personale soltanto per cause commerciali, e non mai per causa civile.
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