Trattato
Art. 31
31 / 31In vigore dal 24 dic 1867
Il presente Trattato durerà dodici anni, contando dal giorno dello scambio delle ratifiche, e se un anno prima di questo termine una delle due alte Parti contraenti non facesse sapere all'altra ufficialmente la sua intenzione di farne cessare gli effetti, detto Trattato continuerà ad essere obbligatorio per dodici mesi al di là del termine qui fissato, e così successivamente fino a tanto che sia passato un anno dopo fatta la detta notificazione ufficiale, qualunque sia l'epoca in cui questa abbia luogo.
Questo Trattato sarà approvato e ratificato da Sua Maestà il Re d'Italia e dall'Eccellentissimo signor Governator provvisorio delegato della Repubblica orientale dell'Uruguay, e le ratifiche saranno scambiate in Montevideo fra otto mesi, e più presto se sarà possibile.
In fede di che i Plenipotenziari rispettivi lo hanno firmato, e vi hanno apposto il loro rispettivo sigillo in Montevideo il sette maggio mille ottocento sessantasei.
(L. S.) R. Ulisse Barbolani.
(L. S.) C. De Castro.
Noi, avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto Trattato di commercio e di navigazione, ed approvandolo in ogni e singola sua parte, lo abbiamo accettato, ratificato e confermato, come per le presenti lo accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo osservare inviolabilmente.
In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro gran sigillo Reale.
Dato in Firenze addì nove del mese di maggio, l'anno del Signore mille ottocento sessantasette e del Regno Nostro il decimonono.
VITTORIO EMANUELE
Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
P. DI CAMPELLO.
Storico versioni
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